ACCORDO BREVE SUL C.C.N.L. GENERICI CINETV
Addì 03/11/2009 tra ANICA, APT, e APP, e SLC – CGIL , FISTEL CISL, e UILCOM, è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del C.C.N.L 26/09/1996 per i Generici della produzione Cineteleaudiovisiva.
Campo di applicazione
Il C.C.N.L. Generici dello spettacolo si applica su tutte le seguenti attività:
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Produzione Cinematografica e televisiva
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Pubblicità
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Riprese televisive
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Esclusi quindi: documentari, videoclips, fotoromanzi e intrattenimento TV o similari
Art. 1 ASSUNZIONE
Sarà regolamentata dalle norme in vigore che attualmente prevedono l’assunzione per via telematica in base e ai sensi dell’Art. 1 comma 1180 della Legge n° 296/2006 e, del Decreto 112/2008 convertito in legge n° 113 del 6 agosto 2008 art. 39 comma 10 lettere D. Come per Legge potranno essere utilizzate per il reperimento dei generici Agenzie debitamente autorizzate in base e ai sensi dell’Art. 4 e ss del Decreto 276/2003 e relative modifiche e integrazioni.
Art. 6 LIVELLI RETRIBUTIVI
A decorre dall’entrata in vigore del presente contratto Generici saranno classificati su tre livelli retributivi di seguito elencati:
Livello 1: Aiuto Organizzazione Scena di Massa – AOSM – uno ogni 20 presenze di Generici con scala parametrale 140 sulla base di semplice prestazione giornaliera )
Livello 2: Generico extra ( figurazioni speciali, stand in, conducente mezzi di scena se autorizzato, scala parametrale 120 )
Livello 3: Generico ( scala parametrale 100 )
Il cosiddetto Co-Ordinatore di AOSM sarà persona assunta dalla produzione nell’ambito del reparto Regia o Produzione a suo insindacabile giudizio e si occuperà di co-ordinare tutto il lavoro relativo agli AOSM, tale figura sarà impiegata, in aggiunta all’ AOSM facente parte della Troupe fissa, per il tempo necessario stabilito dal Piano di Lavorazione redatto dalla Produzione.
Al verificarsi di scene di massa, previa comunicazione al SIA si attueranno le seguenti ipotesi:
A) Quando si dovesse raggiungere il numero di 60 presenze di Generici per giornata lavorativa ovvero di 160 presenze di Generici per settimana lavorativa. La percentuale generici/Figure Professionali Occasionali di cui all’ AEC allegato e parte integrante del presente C.C.N.L. Sarà come segue:
aa) da 61 a 104 Presenze ( due Generici ogni dieci figure previste dall’art. 36 del presente C.C.N.L.
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Aaa) da 105 a 160 Presenze ( un Generico ogni dieci figure previste dell’art. 36 del presente C.C.N.L.
B) Oltre le 161 presenze settimanale si sarà un generico ogni venti “ Figure Professionali Occasionali “ ( ex art. 36). In caso di necessità per la produzione di un numero particolarmente elevato di presenza di “ massa” la Produzione potrà far ricorso alla tecnologia digitale consolidata nel settore per mettere in essere tutti quegli accorgimenti tecnici che consentiranno di poter moltiplicare il numero delle presenze Artistiche di “massa” nella misura necessaria alla Regia per la migliore realizzazione delle scene ricorrendo se e quando ritenuto necessario anche all’utilizzo di manichini, fondali fotografici, o qualsiasi altro mezzo oggi conosciuto o di futura invenzione atto all’ ottenimento dello stesso risultato.
C) Le associazioni datoriali data la situazione di forti crisi del settore e al fine di rilanciare la categoria professionale dei Generici, recependo una precisa istanza presentata dalle OO.SS.LL. Hanno aderito, limitatamente al solo primo anno di validità di questo contratto di elevare per quanto attiene il capoverso A, il numero di presenze giornaliere dei generici sul set da 60 a 70 unità e di portare le presenze dei generici per settimana lavorativa da 160 a 180. Si specifica inoltre, che automaticamente alla scadenza del primo anno di validità del presente contratto i numeri delle presenze saranno come previsto al capoverso A e seguenti. In merito poi, alla fattispecie di un Generico che ha avuto collocazione artistica di rilievo per scelta stessa della Regia, qualora richiamato nel corso dello stesso film o della stessa serie tv/fiction o prodotto cineteleaudiovisivo in generale, conserverà la stessa paga anche nell’eventualità che sia oltre i limiti di presenze previsti al capoverso A e seguenti. Tale previsione, di poter conservare la stessa paga è prevista nel limite massimo di tre volte nell’arco delle intere riprese del film o del prodotto cineteleaudiovisivo.
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In merito al lavoro dei minori saranno osservate le norme di legge in vigore che regolamentano l’assunzione dei minori di età.
Art. 7 ORARIO DI LAVORO
L’Orario di lavoro sarà adeguato a quello della Troupes di Scena come in vigore alla data odierna. Per tale aspetto si rinvia alla nota n° 1 parte integrante del presente contratto.
Art. 14 MENSA E/o CESTINO
Sarà facoltà della produzione stabilire attrverso la propria Direzione di Produzione con ufficializzazione sull’ ODG ( ordine del giorno ) se o meno fornire agli AOSM e ai Generici il considdetto “cestino pranzo”. Quanto precede solo quando motivato da ragioni determinate dalle località dove si svolgeranno le riprese o dall’impossibilità di reperire soluzione idonea vicina al set per la consumazione del cestino pranzo o da qualsiasi altra causa, che possa rendere impossibile la fornitura del cestino, ( pranzo di natura sociale ), di decoro, normative di centri storici con limitazioni di parcheggi o di non autorizzazione da parte del concedente il permesso per il luogo dove si svolgeranno le riprese. L’ elencazione che precede da considerarsi meramente esemplificativa e non limitativa. In tale eventualità al singolo Generico sarà riconosciuta un Tiket / indennità di 8 euro (ottoeuro) al lordo delle trattenute di legge da corrispondere, al pagamento del compenso come previsto all’art. 22 che segue.
Art. 15 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E SCELTA
Il generico che sia stato scelto e poi non venga utilizzato, ha diritto al pagamento di una giornata.
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Art. 17 INDENNITA’ PER ABITI
L’indennità che è dovuta al generico relativa all’abito “ normale “ da utilizzare in scena viene innalzata a 5 euro ( cinqueuro ) al lordo delle ritenute di legge, mentre per gli abiti cosidetti “ speciali “ quali “ smoking, frak, tight “ viene innalzata a 10 euro ( diecieuro ) al lordo delle ritenute di legge. La scelta insindacabile e inderogabile per l’eventuale gradimento degli abiti “ speciali “ sarà del / della Costumista. Anche queste indennità saranno corrisposte col compenso cosi come previsto all’ Art. 22 che segue.
Art. 19 LAVORO FUORI STABILIMENTO NOTTURNO E CENTRI DI RACCOLTA
Mentre si riconferma, a titolo di esempio per la Città di Roma, tutte le località giò previste quali Centri di Raccolta per tutte le altre Città del territorio Italiano saranno individuati Centri di Raccolta raggiungibili con trasporto pubblico. Mentre si richiama l’opportunità per la Produzione di mettere a disposizione degli AOSM e dei Generici un pulman della Produzione per il trasporto dei Centri di Raccolta al set e viciversa; si conviene che nel caso di trasporto ( con mezzo privato ) di Generici da parte di un Collega nelle modalità di cui al precedente contratto, l’indennità sarà innalzata a un minimo di 8 euro ( otto euro ) al lordo delle ritenute di legge che sarà concordato in funzione delle distanze da percorrere e dalla tipologia di autovettura utilizzata.
Una lettera di comodato, se possibile, sarà redatta tra la Produzione e il Generico proprietario
dell’autovettura che sarà a Lui/Lei intestata oppure sarà sostituita con altri sistemi giuridicamente e fiscalmente praticabili.
Art. 22 MODALITA’ DI PAGAMENTI
Vista l’impossibilità di agire per contanti ( tracciabilità dei pagamenti ) per Legge si è convenuto che il Generico potrà essere pagato come segue:
a) Bonifico Bancario da effettuarsi il giorno dopo il termine della/e prestazione/i sul c/C Bancario intestato al Generico;
b) Bonifico Postale per quel Generico che non disponesse di c/c Bancario a lui intestato con la stessa modalità temporale.
Art. 25 CUSTODIA INDUMENTI E SERVIZI “ WC “
In caso di prestazione da eseguirsi all’esterno, in aggiunta al mezzo dove i Generici potranno spogliarsi e/o vestirsi divisi per sesso, sarà estesa anche agli stessi la possibilità di utilizzo del cosiddetto “ honeywagon “, ovvero dei Servizi WC “, divisi per sesso, che la Produzione si impegnerà a portare in tutte le località dove si svolgeranno le riprese e dove ciò sarà possibile,quindi potranno usufruire di tali “ Servizi WC “ la Troupe di Scena e i Generici .
Art. 26 RETRIBUZIONI
Per il primo anno si è convenuto di adeguare la retribuzione giornaliera del Generico ( parametro 100 orario giornaliero 8 + 1 + 1 di pausa ) a 80 Euro ( ottanta euro ) al lordo delle ritenute di legge, mentre per il secondo anno del biennio economico di validità la retribuzione giornaliera del Generico ( parametro 100 ) sarà elevata a 83 Euro ( ottantatreuro – orario 8 ore + 1+1 di pausa) al lordo delle ritenute di legge.
Art. 35 DECORRENZA E DURATA
La decorrenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro è di quattro anni dal 1 gennaio 2010 per la parte normativa e due anni dalla stessa data per la parte retributiva, fatto salvo che per le produzioni già in essere per le quali si attenderà la fine delle lavorazioni in corso. In ogni caso comunque a decorrere dal prossimo 12 aprile 2010 il nuovo contratto sarà applicato a tutte le produzioni e la sua applicabilità è limitata ai confini del territorio nazionale.
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1° Nota a Verbale – Modello organizzativo -
Le parti concordano che qualora il rinnovo del C.C.N.L. Troupes di scena, attualmente in fase di rinnovo, comporterà modifiche all’orario di lavoro rispetto al modello, oggi vigente, in base al quale si è rinnovato il C.C.N.L. dei Generici, nel recepirne le modifiche si danno reciprocamente atto che procederanno alla sistemazione dell’eventuale modello organizzativo, ricalcolandone gli effetti anche per l’orario e la retribuzione.
2° Nota a Verbale – Banca Dati di Settore
Con l’auspicio di un forte e qualificato rilancio della attività produttiva al fine di garantire la corretta applicazione dei contratti collettivi e di riqualificazione del mercato del lavoro del settore,le parti sociali firmatarie del presente contratto convengono di dotarsi di nuovi strumenti per offrire informazioni anche di dettaglio sulla potenzialità e la quantità/qualità della massa critica e della forza lavoro dei generici e delle AOSM. A tal proposito, le parti firmatarie sono d’accordo di acquisire al più presto insieme, un nodo di collocamento informatico e/o internet in cui affluiranno i dati delle assunzioni effettuate per istituire una banca dati ufficiale al fine di offrire un servizio di riscontro statistico presso le associazioni datoriali che forniranno gli strumenti opportuni per istituzionalizzare tale servizio. Le OO.SS.LL. Da parte loro, si impegnano, ad acquisire e fornire i dati necessari relativi ai generici e alle AOSM per consentire alle Associazioni datoriali di attivare e aggiornare tale servizio. Per garantirlo si potranno utilizzare anche gli enti bilaterali o formativi già esistenti o che potranno essere costituiti tra le parti sociali.
Le presenti dichiarazioni sono parte integrante del presente contratto.
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Art.36
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LE FIGURE PROFESSIONALI OCCASIONALI ( PRECEDENTEMENTE DETTE “ COMPARSE “ )
Tra ANICA,APT,e APP e la SLC-CGIL, FISTEL –CISL e UILCOM-UIL, viene stipulato il presente accordo economico collettivo per la determinazione del trattamento economico e normativo delle “ Figure Professionali Occasionali “
Art. 1 – sono considerate “ Figure Professionali Occasionali” tutte le persone che non svolgono tale attività in forma abituale, bensì forniscono prestazioni non individualizzate di tipo occasionale e saltuario che possono anche esaurirsi in una sola scena.
Esse non sono sottoposto a trucco se non sommario e saranno utilizzate per riprese di massa in cui svolgere collettivamente le funzioni di sfondo e dei quadri d’insieme.
Art. 2 – IL compenso giornaliero è di Euro 50,00
I corrispettivi saranno corrisposti al lordo delle ritenute di legge con ricevuta firmata dalla “ Figura Professionale Occasionale” in cui dovranno essere indicati:
a) I dati anagrafici;
b) Il numero del codice fiscale
c) L’importo che viene trattenuto come ritenuta d’acconto ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 25- D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600 e relative modifiche e integrazioni.
Art. 3 – I movimenti e le presenze in scena delle “ Figure Professionali Occasionali “ saranno coordinate dall’ AOSM facente parte della Troupe e dal Co-Ordinatore assunto dalla Produzione a suo insindacabile giudizio.
Art. 4 – Il presente AEC annulla e sostituisce tute le norme preesistente per le cosiddette “ ex Comparse “, salvo quanto qui richiamato.
Art. 5 – Il presente AEC entra in vigore dal momento della firma del C.C.N.L. dei Generici e avrà la medesima durata di due anni per la parte economica e quattro anni per la parte normativa.