Decreto 31.08.2007 – Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338, ai sensi dell’art. 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
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LEGGE 1338-art. 13 del 1962
lunedì, 2 marzo 2009D.Lgs. 29/1993 – Art. 58 – Incompatibilità , cumulo di impieghi e incarichi
sabato, 21 febbraio 2009
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D.Lgs. 29/1993
Art. 58 – Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi
- Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita’ dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (a), nonche’, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 (b). Restano ferme altresi’ le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (c), agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni (d), all’‘articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (e), all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (f), ed all’articolo 1, comma 9, del decreto- legge 30 dicembre 1992, n. 510 (g).
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (h), entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- Decorso il termine, di cui al comma 3, l’attribuzione degli incarichi e’ consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonche’ l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa’ o persone fisiche, che svolgano attivita’ d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita’, tali da escludere casi di incompatibilita’, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
- Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall’articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (i), i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
- Sono, altresi’, comunicati, in relazione a tali conferimenti d’incarico in ragione d’anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico.
- Ciascuna amministrazione e’ tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L’aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
- In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra’ provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI(a) I casi di incompatibilita’ sono disciplinati dagli articoli 60- 64 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957.
(b) L’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 117/1989 (Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) e’ il seguente: “2. Al personale interessato e’ consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita’ di istituto della stessa amministrazione o ente”.
(c) Si riportano gli articoli da 89 a 93 del D.P.R. n. 417/1974, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato:
- “Art. 89 (Lezioni private). – Al personale docente non e’ consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e’ tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi’ comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di fuzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdire la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e’ ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno puo’ essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto”.
- “Art. 90 (Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo). – Al personale ispettivo e direttivo e’ fatto divieto di impartire lezioni private”.
- “Art. 91 (Divieto di cumulo di impieghi). – L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non e’ cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e’ tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore”.
- “Art. 92 (Altre incompatibilita’ – Decadenza). – Il personale, di cui al presente decreto, non puo’ esercitare attivita’ commerciale, industriale o professionale, ne’ puo’ assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa’ od enti per i quali la nomina e’ riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa’ cooperative.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita’.
L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilita’ sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente e’ consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attivita’ inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione e’ ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva”. - “Art. 93 (Norme di rinvio). – Per quanto non previsto dal presente decreto, in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo, ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni”.
(d) Si riportano gli articoli da 68 a 70 della legge n. 312/1980 recante nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato:
- “Art. 68 (Cumulo di impieghi). – Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo art. 69.
- “Art. 69 (Contratti di collaborazione). – I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita’ didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l’ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all’insegnamento di discipline corrispondenti all’attivita’ artistica esercitata”.
- “Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale gia’ in servizio). – Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’insegnamento esercita attivita’ presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e’ tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l’una o l’altra attivita’ entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell’entrata in vigore della presente legge, non si da’ luogo alla riduzione dello stipendio di cui all’art. 99 del regio decreto dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell’opzione perdono la qualita’ di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all’atto dell’opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e puo’ essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta’. In tali casi i posti restano indisponibili per l’intera durata del contratto. Il compenso per le attivita’ previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e’ pari all’entita’ del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all’atto dell’opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attivita’ contrattuale il compenso e’ rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all’importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici”.
L’esercizio contemporaneo dell’insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita’ presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e’ regolato dagli articoli che seguono.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. Il compenso per le attivita’ previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all’entita’ del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1a classe di stipendio, con esclusione della 13a mensilita’, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita’ di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita’ contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita’ di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita’ di rispettiva competenza.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sara’ iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all’onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvedera’ ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate”.
(e) La legge n. 498/1992 reca: “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”. Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 del relativo art. 9:
- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e’ incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
- Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilita’ possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale”.
(f) Il testo dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e’ il seguente: “Con il Servizio sanitario nazionale puo’ intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e’ incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e’ altresi’ incompatibile con l’esercizio di altre attivita’ o con la titolarita’ o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L’accertamento delle incompatibilita’ compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all’amministratore straordinario della unita’ sanitaria locale al quale compete altresi’ l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Le situazioni di incompatibilita’ devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1_ gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
L’esercizio dell’attivita’ libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e’ compatibile col rapporto unico d’impiego, purche’ espletato fuori dall’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Per detto personale all’accertamento delle incompatibilita’ provvedono le autorita’ accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e’ definito il campo di applicazione del principio di unicita’ del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali”.(g) Si riporta il testo dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 510/1992, (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita’ sanitarie locali, nonche’ norme per le attestazioni da parte delle unita’ sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, i cui effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1993, n. 423, con la quale e’ stato convertito in legge il D.L. 27 agosto 1993, n. 324: “Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d’anzianita’, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993″.
(h) Per il testo all’art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota (c) all’art. 20.
(i) Il testo dell’art. 24 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e’ il seguente:
- “Art. 24 (Anagrafe delle prestazioni).
- . Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l’efficacia, l’imparzialita’ e la trasparenza dell’azione amministrativa, e’ istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d’Italia.
- Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita’, scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.
- Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi”.
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Per comunicazioni o suggerimenti, contattatemi via e-mail all’indirizzo mariotti@deanovell.unian.it
DL 463/settembre 1983 art. 5
venerdì, 12 dicembre 2008D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
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Pubblicato nella G.U. 12 settembre 1983, n. 250 e convertito in legge, con modificazioni, con l’articolo unico, L. 11 novembre 1983, n. 638 (G.U. 11 novembre 1983, n. 310). L’ultimo comma del citato articolo unico ha inoltre disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall’applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli artt. 3 e 4, comma 3, del D.L. 10 gennaio 1983, n. 3 e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l’assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.
Nota: Si avverte che i numeri tra parentesi quadre, che precedono i singoli commi, indicano la numerazione degli stessi quale risulta dalle leggi di conversione, mentre quelli fuori parentesi indicano la originaria numerazione nel testo del decreto-legge.
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Art. 5.
[1] 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
[2] 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
[3] 3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l’indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare. In tal caso l’indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale.
[4] 4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
[5] 5. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
[6] 6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell’anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
[7] 7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23/09/1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16/07/1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.
[8] 8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
[9] 9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità , di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all’articolo 8-bis, D.L. 30/04/1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 27/06/1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. [Comma così modificato dalla legge di conversione 11/11/1983, n. 638.]
[10] 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità , il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
[11] 11. L’omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l’immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.
[12] 12. Per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
[13] 12-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. [Comma aggiunto dalla legge di conversione 11/11/1983, n. 638.]
[14] 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità , sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l’attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.
[15] 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. [Comma così sostituito dalla legge di conversione 11/11/1983, n. 638.]
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