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Legge 24 giugno 1997,n° 196 – lavoro temporaneo

Angelo Ciaiola 08/05/2007 Nessun commento

Legge 24 giugno 1997,n. 196

” Norme in materia di promozione dell’occupazione. “

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997- Supplemento Ordinario n. 136

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e’ il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura temporaneo, di segiuto denominata ” impresa fornitrice “, iscritta all’albo previsto dall’articolo 2, comma 1, pone uno o piu’ lavoratori, di seguito denominati ” prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti con il contratto previsto dall’articolo 3, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata ” impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura temporaneo puo’ essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utililizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori asenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4,

3)

4) E’ vietata la fornitura di lavoro temporaneo: