Legge 24 giugno 1997,n. 196
” Norme in materia di promozione dell’occupazione. “
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997- Supplemento Ordinario n. 136
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e’ il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura temporaneo, di segiuto denominata ” impresa fornitrice “, iscritta all’albo previsto dall’articolo 2, comma 1, pone uno o piu’ lavoratori, di seguito denominati ” prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti con il contratto previsto dall’articolo 3, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata ” impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura temporaneo puo’ essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utililizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori asenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4,
3)
4) E’ vietata la fornitura di lavoro temporaneo: