TITOLO V
Incompatibilità e cumolo di impieghi
CAPO I
incompatibilità
Art. 60
( Casi di incompatibilita’ )
L‘impiegato non puo’ esercitare il commercio,l’industria,ne’ alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che si tratta di cariche in societa’ o enti per le quali la nomina e’ riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.
Art. 61
( Liminte dell’incompatibilita’ )
Il divieto di cui l’articolo precedente non si applica nei casi di societa’ cooperative fra impiegati dello Stato.
L’impiegato puo’ essere prescelto perito od arbitrato previa autorizzazione del ministro o del capo ufficio da lui delegato.
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Legge 336/70 e successive modifiche ed integrazione e di non intrattenere un secondo rapporto di impiego pubblico e/o privato.
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Circolare n° 33 dell’ 8 novembre 1962 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.